Condizioni generali di trasporto
Conformemente alle presenti condizioni e salvo diversa indicazione nel testo, alle espressioni seguenti è attribuito il significato indicato qui appresso: "Accordi internazionali (IIA e MIA) della International Air Transport Association (IATA)" indica gli accordi stipulati tra i vettori in materia di responsabilità dei vettori aerei, firmati il 31 ottobre 1995 a Kuala Lumpur (IIA) e il 3 aprile 1996 a Montreal (MIA) e applicabili dal 1° aprile 1997 da parte dei vettori aderenti all’International Air Transport Association ("IATA"). Tali accordi si collocano nel quadro giuridico delle norme internazionali sulla responsabilità del vettore di cui ai capoversi da (a) a (d) della successiva definizione del termine "Convenzione". "Agente Autorizzato" indica una persona fisica o giuridica autorizzata dal Vettore a rappresentarlo nella vendita di titoli di trasporto aereo relativamente ai suoi servizi, o ai servizi di altro Vettore se detto agente i è autorizzato in tal senso. "Air France" indica la "Société Air France", société anonyme con capitale di 126.748.775 euro e sede legale in 45, rue de Paris, 95 747 Roissy CDG cedex, iscritta al Registre du Commerce et des Sociétés di Bobigny con il numero 420 495178. "Animale da Compagnia" indica l'animale di compagnia (cane o gatto) che accompagna, in cabina o in stiva, il passeggero che ne è il proprietario o una persona fisica che se ne assume la responsabilità per conto del proprietario nel corso del viaggio. "Avente diritto" (si veda "Persona avente diritto all´indennizzo") "Bagagli" indica gli effetti personali e gli altri beni al seguito del Passeggero durante il viaggio. Salvo indicazione contraria, quest´espressione indica sia i Bagagli Registrati sia i Bagagli Non Registrati. "Bagagli in Cabina" (si veda "Bagagli Non Registrati") "Bagagli in Franchigia" indica la quantità massima di Bagagli, stabilita dal Vettore in base a criteri numerici e/o di peso e/o di dimensione, che ciascun Passeggero può portare con sé. "Bagagli Non Registrati" o "Bagagli in Cabina" indica qualsiasi Bagaglio diverso dai Bagagli Registrati. Questo Bagaglio rimane nella custodia del Passeggero. "Bagagli Registrati" indica i Bagagli accettati in custodia dal Vettore e per i quali esso ha rilasciato uno Scontrino Identificativo. "Biglietto" indica un documento in corso di validità che conferisce il diritto al Trasporto, rappresentato da un "titolo di trasporto individuale o collettivo" o da un titolo equivalente in formato elettronico, rilasciato o approvato dal Vettore Aereo o dal suo Agente Autorizzato ed eventualmente abbinato a uno Scontrino Identificativo dei Bagagli Registrati. Il Biglietto, rappresentativo del Contratto di Trasporto, incorpora le presenti Condizioni Generali di Trasporto e comprende le avvertenze ai passeggeri previste dalla Convenzione. "Biglietto Complementare" indica un biglietto la cui emissione è resa necessaria dall´elevato numero dei tagliandi che compongono il Biglietto e che nel loro complesso costituiscono un solo e unico Contratto di Trasporto. "Biglietto Elettronico" indica il Biglietto registrato, dal Vettore oppure a sua richiesta da un sistema informatico di prenotazione la cui materializzazione cartacea è rappresentata dal Promemoria di Viaggio (denominato anche "Ricevuta dell´Itinerario"), dal Tagliando di Volo elettronico o da qualsiasi altro documento equivalente emesso dal Vettore o da un Agente Autorizzato. "Chiusura del Check-in " (si veda "Orario Limite Check-in ") "Code Share" (si veda "Volo in Code Share") "Codice Identificativo del Vettore" indica il codice identificativo attribuito dalla IATA a ciascun vettore aderente all´associazione. Il codice è composto da due o più caratteri alfabetici, numerici o alfanumerici ed è riportato sul Biglietto accanto al numero del volo. "Condizioni Generali di Trasporto" indica le presenti condizioni generali di trasporto. "Condizioni particolari" indica le regole specifiche da applicare in ottemperanza al diritto locale per il mercato interessato. Queste condizioni sono pubblicate dal trasportatore sul sito internet di questo mercato, nella rubrica "Condizioni particolari" del menu "Informazioni legali". "Contratto di Trasporto" indica le dichiarazioni e le clausole riportate nel Biglietto, identificate come tali e comprendenti le presenti Condizioni Generali di Trasporto nonché le avvertenze ai Passeggeri. "Convenzione" indica, a seconda dei casi: (a) la Convenzione per l’unificazione di alcune norme in materia di trasporto aereo internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929; (b) il Protocollo dell´Aia, stipulato il 28 settembre 1955 a modifica della Convenzione di Varsavia; (c) la Convenzione aggiuntiva di Guadalajara del 18 settembre 1961; (d) i Protocolli di Montreal n° 1, 2 e 4 (1975), che hanno modificato la Convenzione di Varsavia; (e) la Convenzione per l’unificazione di alcune norme in materia di trasporto aereo internazionale, firmata a Montreal il 28 maggio 1999. "Costi di Emissione" (o "Ticketing Fees") indica i costi eventualmente fatturati al Passeggero dal Vettore o dal suo Agente Autorizzato come corrispettivo del servizio di emissione del Biglietto. Il relativo ammontare è stabilito dall´emittente del Biglietto (il Vettore o l’Agente Autorizzato, a seconda dei casi). Spese di riemissione (cfr. “Spese di servizio”) Spese di rimborso (cfr. “Spese di servizio”) "Spese di servizio" designano le spese fatturate, ove applicabili, al Passeggero dal Vettore e/o dal suo Agente accreditato in particolare in cambio della riemissione o del rimborso di un Biglietto. Il Passeggero viene informato dal Vettore dell’importo delle Spese di servizio applicabili prima della finalizzazione della richiesta. L’importo di queste spese è disponibile presso il Vettore o l’Agente accreditato. "Danno" rappresenta il pregiudizio che un Passeggero potrebbe subire in caso di morte o di lesione fisica o a causa di ritardi o perdite totali o parziali di beni, nonché qualsiasi altro pregiudizio riconducibile al Trasporto Aereo, come definito più avanti, o caratterizzato da un rapporto diretto con quest´ultimo. "Dichiarazione Speciale d´Interesse" indica la dichiarazione effettuata dal Passeggero al momento della consegna dei Bagagli da registrare e in cui, previo pagamento di una tariffa supplementare, si dichiara un valore superiore a quello stabilito dalla Convenzione come limite di responsabilità. "Diritto Speciale di Prelievo (DSP)" indica un´unità di conto del Fondo Monetario Internazionale (FMI), il quale ne stabilisce periodicamente il valore in base al corso di alcune valute di riferimento. "Etichetta dei Bagagli" o "Tag" indica la parte dello Scontrino Identificativo apposta sul Bagaglio Registrato. "Forza Maggiore" indica le circostanze anomale e imprevedibili, indipendenti dalla volontà di chi le adduce fornendone le prove, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate nonostante tutta le precauzioni impiegate. "Giorni" indica i giorni di calendario senza alcuna esclusione, fermo restando che per quanto riguarda le notifiche non si terrà conto del giorno d´invio e che il periodo di validità di un Biglietto sarà determinato senza tenere conto del suo giorno di emissione o del giorno di partenza del volo. "IATA" o "International Air Transport Association" indica l’Associazione del Trasporto Aereo Internazionale, costituita ad aprile del 1945 a Montreal con l´obiettivo di favorire lo sviluppo di trasporti aerei sicuri, regolari ed economici, di promuovere il commercio per via aerea e di studiare le relative problematiche. "Indicatori Orari" (si veda "Orari") "Noleggio" indica l´operazione con cui il Vettore che ha stipulato un Contratto di Trasporto con il Passeggero (il "Vettore contrattuale") delega a un altro Vettore (il "Vettore di fatto") l´incarico di effettuare in tutto o in parte il Trasporto Aereo. Inoltre quest´espressione indica l’operazione con cuiogni altra parte che ha contrattato con il Passeggero (ad esempio un tour operator) affida al Vettore l´incarico di eseguire in tutto o in parte il Trasporto Aereo. "Orari" o "Indicatori Orari" indica la tabella degli orari di partenza e di arrivo degli aerei, riportata negli orari ufficiali pubblicati dal Vettore o sotto la sua supervisione, oppure comunicati al pubblico con strumentazioni elettroniche. "Orario Limite Check-in " o "OLC" o "Chiusura del Check-in " indica il limite orario entro il quale il Passeggero deve avere ultimato le formalità del Check-in, compresa eventualmente quella dei Bagagli, ed essere in possesso della carta d’imbarco o di accesso a bordo. "Passeggero" indica qualsiasi possessore di un Biglietto trasportato o che dovrà essere trasportato in aereo, esclusi i membri dell’equipaggio. "Passeggero a mobilità ridotta" indica qualsiasi passeggero la cui mobilità sia ridotta durante l´utilizzo di un mezzo di trasporto, per un handicap fisico (sensoriale o di ostacolo alla locomozione, permanente o temporaneo) o per una deficienza intellettuale o per l´età o per qualsiasi altro tipo di handicap, e la cui situazione richiede attenzioni particolari e l’adattamento alle sue esigenze dei servizi offerti a tutti i Passeggeri. "Persona avente diritto a indennizzo" indica il Passeggero, o chiunque altro possa reclamare un indennizzo a nome del Passeggero ai sensi della legislazione vigente. "Piano di emergenza in caso di lunghi ritardi in pista" (o "Contingency Plan For Lengthy Tarmac Delays") indica il piano di emergenza adottato dal Vettore in caso di lunghi ritardi dell´aeromobile sulla pista di un aeroporto situato nel territorio degli Stati Uniti, secondo la descrizione del Dipartimento statunitense dei trasporti (DOT). "Prenotazione" indica una richiesta di trasporto presentata da un Passeggero e registrata dal Vettore Aereo o dal suo Agente Autorizzato. "Promemoria di viaggio" o "Ricevuta dell´Itinerario" indica uno o più documenti, rilasciati dal Vettore al Passeggero e attestanti l’emissione di un Biglietto Elettronico e contenenti il nome del Passeggero, le informazioni sul volo e le avvertenze ai Passeggeri. "Ricevuta dei Bagagli" indica la parte dello Scontrino Identificativo rilasciata al Passeggero dal Trasportatore e comprovante il trasporto dei Bagagli Registrati. "Ricevuta dell´Itinerario" (si veda "Promemoria di Viaggio") "Ricevuta del Passeggero" (si veda "Tagliando del Passeggero") "Scali intermedi" indica le località, escluse quelle di partenza e di destinazione, indicate nel Biglietto o citate negli Orari come scali previsti nell´itinerario del Passeggero. "Scontrino Identificativo" Indica un contrassegno emesso dal Vettore unicamente ai fini dell’identificazione dei Bagagli Registrati e composto da una parte apposta sul Bagaglio ("Etichetta dei Bagagli" o "Tag") e da un´altra consegnata al Passeggero per l’individuazione del suddetto Bagaglio ("Ricevuta dei Bagagli"). "Sito Web di Air France" indica il Sito Web "www.airfrance.com" "Sosta volontaria" (o "Stopovers") indica una sosta durante il viaggio, programmata dal Passeggero in uno scalo situato tra la località di partenza e la località di destinazione e indicato nel Biglietto o negli Orari. "Tag" (si veda Etichetta dei Bagagli") "Tagliando" indica un Tagliando di Volo cartaceo o un Tagliando Elettronico. Su entrambi dovrà essere riportato il nome del Passeggero titolare del volo indicato nel Tagliando. "Tagliando del Passeggero" o "Ricevuta del Passeggero" indica la parte del Biglietto, emesso dal Vettore o per suo conto, identificata come tale e che deve essere conservata dal Passeggero. "Tagliando di Volo" indica la parte del Biglietto designata come "valida per il trasporto" oppure, nel caso di un Biglietto Elettronico, il Tagliando Elettronico indicante le località esatte tra le quali il Passeggero deve essere trasportato. "Tagliando Elettronico" indica un Tagliando di Volo elettronico o qualsiasi altro documento equivalente, registrato in formato digitale nel sistema informatico di Prenotazione del Vettore. "Tariffa" indica la tariffa di un trasporto prenotato dal Passeggero, in una classe ammessa, per determinati percorsi, voli ed eventualmente date. "Tariffa Tasse Escluse" indica la Tariffa fatturata al Passeggero al netto di Tasse e Costi di Emissione. "Tariffa Tasse Incluse" indica la Tariffa Tasse Escluse più le Tasse. "Tasse" indica i costi, le tasse e i diritti aeroportuali richiesti da un governo, dal gestore di un aeroporto o da altre autorità, come definiti nel successivo articolo 4. "Trasporto Aereo" (o "Viaggio Aereo") indica il trasporto del Passeggero e dei suoi Bagagli in aeromobili, secondo la Convenzione vigente. "Vettore" indica AIR FRANCE, o qualsiasi altro vettore il cui Codice Identificativo sia riportato nel Biglietto o in un Biglietto Complementare. "Vettore Aereo Comunitario" indica un Vettore aereo titolare di una licenza di esercizio valida, rilasciata da uno Stato membro dell’Unione Europea, conformemente conformemente alla normativa europea applicabile. "Vettore Contrattuale" o "Vettore Contraente" indica il vettore con cui il Passeggero ha stipulato il Contratto di Trasporto e il cui Codice Identificativo è riportato nel Biglietto. " Vettore Operativo" o "Vettore di Fatto" indica il vettore che effettivamente esegue il volo. "Viaggio Aereo" (si veda "Trasporto Aereo") "Volo in in Code Share" o "Code Share" Indica un volo operato da un Vettore Aereo, che può essere diverso dal Vettore con cui il Passeggero ha stipulato un Contratto di Trasporto (il "Vettore Contraente" o il "Vettore Contrattuale"), o un diverso Vettore (il Vettore che effettua il volo o il "Vettore di Fatto") con cui il Vettore Contrattuale ha associato il proprio Codice Identificativo. "Volo internazionale" indica, ai sensi della Convenzione, qualsiasi volo in cui, indipendentemente dagli scali intermedi o dai cambi di aeromobili, la località di partenza e la località di destinazione, ed eventualmente la località di scalo, sono ubicati nel territorio di almeno due Stati aderenti alla Convenzione, oppure in un solo Stato se è previsto uno scalo intermedio in un altro Stato, aderente o meno alla Convenzione. "Volo interno" o "Volo nazionale" indica qualsiasi volo in cui la località di partenza e la località di destinazione si trovano all´interno di un medesimo Stato in continuità territoriale. "Volo più ferrovia / navigazione / strada" indica un "trasporto combinato", ai cui fini il Trasporto Aereo e i trasporti di altro tipo sono venduti congiuntamente e possono essere effettuati in regimi differenti di responsabilità.
2.1. Disposizioni generali (a) Le condizioni del Contratto di Trasporto sono quelle indicate nel Biglietto del Passeggero. Ferme restando le disposizioni del successivo articolo 2.2, le presenti Condizioni Generali di Trasporto si applicano a qualsiasi volo, o frazione di volo, il cui numero di volo Air France (Codice Identificativo "AF") è riportato nel Biglietto o nel Tagliando corrispondente. (b) Le presenti Condizioni Generali di Trasporto si applicano anche al trasporto gratuito o a tariffa ridotta, salvo disposizioni contrarie indicate nel Contratto di Trasporto o in qualsiasi altro documento contrattuale stipulato tra Air France e il Passeggero. (c) Tutti i trasporti sono soggetti alle Condizioni Generali di Trasporto e alle regole tariffarie del Vettore vigenti alla data della Prenotazione effettuata dal Passeggero. (d) Le presenti Condizioni Generali di Trasporto sono stabilite in applicazione della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e del diritto comunitario vigente. (e) Le presenti Condizioni Generali di Trasporto possono essere consultate presso Air France o i suoi Agenti Autorizzati oppure sul sito Internet di Air France. 2.2. Noleggio e Code Shares (a) Alcuni voli del Vettore possono essere effettuati nell´ambito di un contratto di Noleggio o di un Code Share. (b) Se il trasporto è effettuato nell´ambito di un contratto di Noleggio o diun Code Share, le presenti Condizioni Generali di Trasporto si applicano, in particolare, quando risultano più favorevoli di quelle del Vettore di Fatto. (c) Contestualmente alla stipula del Contratto di Trasporto, il Passeggero viene informato dell´identità del Vettore o dei Vettori di Fatto. Successivamente alla stipula del Contratto di Trasporto, un Trasporto Aereo può essere effettuato da un vettore diverso da quello indicato nel Biglietto. Il Vettore comunicherà al Passeggero l´identità del vettore non appena ne verrà a conoscenza. In ogni caso, conformemente alla normativa vigente, il Passeggero sarà informato, al più tardi contestualmente al check-in, oppure, in caso di coincidenza con un altro volo senza preventivo check-in, prima delle operazioni d’imbarco. 2.3. Il Piano di Emergenza in caso di lunghi ritardi in pista, applicabile nel territorio degli Stati Uniti, è quello del Vettore che esegue effettivamente il volo (Vettoredi Fatto). 2.4. Prevalenza della Legge Le presenti Condizioni Generali di Trasporto sono applicabili purché non siano contrarie alla legge vigente e alle norme di ordine pubblico, nel qual caso prevarranno queste ultime. L’eventuale nullità di una o più clausole delle presenti Condizioni Generali di Trasporto non inciderà sulla validità delle clausole restanti, salvo che il Contratto di Trasporto non possa trovare applicazione senza la clausola dichiarata nulla o inefficace, in quanto determinante ed essenziale per l´esistenza del Contratto.
4.1. Tariffe Salvo indicazioni contrarie, le Tariffe dei Biglietti comprendono unicamente il trasporto dall’aeroporto della località di partenza all´aeroporto della località di destinazione. Le Tariffe non comprendono i trasporti di superficie tra gli aeroporti e tra gli aeroporti e i terminali in città. Ogni Tariffa sarà calcolata conformemente alle Tariffe in vigore alla data della Prenotazione del Biglietto per viaggi da effettuarsi nelle date e per gli itinerari indicati nei Biglietti. Ogni cambiamento d’itinerario o della data di viaggio può modificare la Tariffa applicabile. Le Tariffe applicabili sono quelle pubblicate dal Vettore o da lui calcolate in base ai criteri tariffari in vigore alla data di acquisto della Prenotazione di un Biglietto per il volo o per i voli indicati dalla località di partenza alla località di destinazione in una determinata classe di trasporto. Contestualmente alla Prenotazione, il Passeggero è informato della Tariffa Tasse Incluse del Biglietto e dei Costi di Emissione, nonché della Tariffa totale del Biglietto (composta dalla Tariffa Tasse Incluse più i Costi di Emissione). 4.2. Costi, Tasse e Diritti aeroportuali Saranno a carico del Passeggero i costi, le tasse e i diritti aeroportuali richiesti da un governo, da qualsiasi altra autorità o dal gestore di un aeroporto. Contestualmente alla Prenotazione del Biglietto, il Passeggero sarà informato dei suddetti costi, delle tasse e dei diritti aeroportuali, che si sommano alla Tariffa Tasse Escluse del Biglietto, nel quale le varie voci sono riportate separatamente. Tali costi, tasse e diritti aeroportuali possono essere istituiti o aumentati da un governo, da altre autorità o dal gestore di un aeroporto anche successivamente alla data di Prenotazione del Biglietto. In tal caso, il pagamento dei suddetti importi sarà a carico del Passeggero. Nel caso contrario, se i costi, le tasse o i diritti aeroportuali fossero ridotti o soppressi, il Passeggero potrà essere rimborsato degli importi corrispondenti. In caso di rinuncia del Passeggero a viaggiare su un volo per il quale dispone di una Prenotazione confermata, il Passeggero potrà ottenere il rimborso delle tasse, dei diritti aeroportuali e degli altri costi suindicati, la cui esigibilità è subordinata all´effettivo imbarco del Passeggero conformemente alla normativa vigente. 4.3. Costi di Emissione fatturati dal Vettore Il Vettore potrà fatturare al Passeggero i relativi Costi di Emissione per il servizio di emissione di un Biglietto. L´ammontare dei Costi di Emissione può variare a seconda del tipo di viaggio, della Tariffa e del canale di distribuzione del Biglietto. Tali Costi si sommeranno alla Tariffa Tasse Incluse. Gli eventuali Costi di Emissione fatturati dal Vettore non sono rimborsabili, salvo qualora l´annullamento del Biglietto sia dovuto a un errore del Vettore. Prima del perfezionamento di una Prenotazione, il Passeggero è informato dell´ammontare dei Costi di Emissione fatturati dal Vettore. L´ammontare dei Costi di Emissione fatturati da Air France può essere consultato presso i suoi uffici e sul suo Sito Web. 4.4 Valuta di pagamento Le Tariffe Tasse Escluse, le Tasse, i Costi di Emissione e i Costi Amministrativi possono essere pagati nella valuta del paese in cui si è acquistato il Biglietto, salvo esplicita indicazione di un´altra valuta da parte del Vettore o del suo Agente Autorizzato, prima o contestualmente all´acquisto del Biglietto (ad esempio nel caso di non convertibilità della valuta a corso legale in un paese). Tuttavia il Vettore potrà, a propria discrezione, accettare i pagamenti anche in altre valute.
5.1. Disposizioni generali Le Prenotazioni saranno confermate solo a partire dalla loro registrazione nel sistema informatico di prenotazione del Vettore. Su richiesta del Passeggero, il Vettore fornirà la conferma della sua Prenotazione. 5.2. Esigenze legate alla Prenotazione Alcune Tariffe possono essere soggette a condizioni che limitano o escludono la possibilità di modificare o cancellare le Prenotazioni. Se il Passeggero non paga il Biglietto prima della scadenza prevista per l'emissione, come indicato dal Vettore o dal suo Agente Autorizzato, la Prenotazione può essere annullata e il posto assegnato a un altro Passeggero, senza che il Vettore possa essere ritenuto responsabile per questo. 5.3. Dati di contatto Il Passeggero deve fornire al Vettore, al momento della Prenotazione o al più tardi al momento del check-in, un numero di telefono cellulare o un indirizzo e-mail per essere contattato. Se la Prenotazione viene effettuata da un Agente Autorizzato, il Passeggero accetta che queste informazioni vengano comunicate dall'Agente Autorizzato al Vettore. Il Passeggero è consapevole del fatto che laddove queste informazioni non vengano comunicate al Vettore, non potrà beneficiare del suo diritto all'informazione in caso di irregolarità del volo. 5.4. Assegnazione dei sedili Il Vettore si impegna a soddisfare le richieste di assegnazione dei posti, ma non può garantire l'assegnazione di un determinato posto, anche laddove la Prenotazione per tale posto venga confermata. Il Vettore si riserva il diritto di modificare l'assegnazione dei posti in qualsiasi momento, anche dopo l'imbarco, per esigenze operative, di sicurezza o di Forza Maggiore. 5.5. Servizi a bordo Il Vettore si impegna a soddisfare le richieste del Passeggero in merito ai servizi offerti a bordo, in particolare bevande, pasti speciali, film, ecc. Tuttavia, il Vettore non potrà essere ritenuto responsabile nel caso in cui esigenze di sicurezza o ragioni al di fuori del suo controllo non gli consentano di fornire servizi adeguati, anche se tali servizi sono stati confermati al momento della Prenotazione. 5.6. Tipo di aeromobile Il tipo di aeromobile indicato al Passeggero al momento della Prenotazione del Biglietto o successivamente viene fornito a titolo puramente informativo. Requisiti di sicurezza, ragioni al di fuori del controllo del Vettore e vincoli operativi possono indurre il Vettore a modificare il tipo di aeromobile senza incorrere in alcuna responsabilità.
6.1. Per effettuare una Prenotazione, ottenere servizi complementari, agevolare le formalità di immigrazione e di ingresso nel territorio di uno Stato, il Passeggero è tenuto a comunicare alcuni dati personali al Vettore, o al suo Agente Autorizzato. I suddetti dati personali, comunicati al Vettore per le finalità relative alla stipula e all´adempimento del Contratto di Trasporto, potranno essere elaborati con strumenti informatici. Tali dati sono raccolti ed elaborati nel rispetto della legge francese n° 78-17 del 6 gennaio 1978 (e successive modifiche) in materia di trattamento informatico, archiviazione dei dati e libertà individuali. 6.2. I dati comunicati dal Passeggero sono principalmente utilizzati per i seguenti fini: (i) Prenotazione e acquisto del Biglietto; (ii) fornitura di prestazioni o di servizi specifici legati alla prestazione di trasporto; (iii) ricerca, fidelizzazione, assistenza e informazione commerciale e (iv) realizzazione di studi statistici. Inoltre tali dati possono essere utilizzati per facilitare l´adempimento delle formalità amministrative di immigrazione e di ingresso nel territorio di uno Stato, di prevenzione degli insoluti e di contrasto alle frodi nonché per garantire l´incolumità e la sicurezza in volo. 6.3. Il Passeggero è informato che qualsiasi evento verificatosi durante l´adempimento del Contratto di Trasporto e suscettibile di pregiudicare l’incolumità o la sicurezza di un volo può essere oggetto di registrazioni informatiche. Il Passeggero è informato e accetta che la prestazione di alcuni particolari servizi correlati (pasti speciali, assistenza medica) potrebbe richiedere al Vettore di registrare nei dati da esso elaborati alcune informazioni attinenti all´articolo 8 della suddetta legge francese denominata Informatique et Libertés, come di volta in volta modificata. Tali informazioni sono utilizzate esclusivamente nell´ambito dei particolari servizi correlati richiesti dal Passeggero. 6.4. Ai fini dell´adempimento totale o parziale delle finalità precedentemente indicate, i dati raccolti possono essere comunicati al personale abilitato del Vettore, dei suoi partner commerciali (Agenti Autorizzati, Vettori ai sensi del precedente articolo 1, ecc.) o dei suoi prestatori di servizi correlati. 6.5. Inoltre, conformemente alle leggi e ai regolamenti vigenti in Francia e in altri paesi, il Vettore è tenuto a comunicare alcuni dati personali ad autorità francesi o estere autorizzate (dogane, immigrazione, ecc.), in particolare ai fini della prevenzione e del contrasto al terrorismo o ad altri gravi crimini. Si precisa che, per garantire l´adempimento del Contratto di Trasporto stipulato dal Passeggero, o in virtù di autorizzazioni legali specifiche, alcuni dei destinatari precedentemente citati, eventualmente ubicati in paesi non aderenti all’Unione Europea, potrebbero avere accesso in tutto o in parte ai dati personali raccolti dal Vettore (nome e cognome, numero del passaporto, dettagli del viaggio, ecc.). Le modalità dell´invio di dati in paesi non aderenti all’Unione Europea è conforme alle disposizioni degli articoli 68 e seguenti della legge francese Informatique et Libertés. 6.6. Come previsto dalla suddetta legge Informatique et Libertés, il Passeggero dispone dei diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione riguardo ai propri dati personali. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo una lettera al seguente indirizzo: Air France - Correspondant Informatique et Libertés - DB.AJ - 45 rue de Paris - F 95747 ROISSY CDG Cedex (Francia). 6.7. Ferma restando la normativa vigente, il Vettore si riserva diritto di utilizzare i dati del Passeggero alle condizioni e per le finalità indicate nel presente articolo. 6.8. Salvo opposizione del Passeggero manifestata contestualmente alla raccolta dei dati o inviata per posta all´indirizzo suindicato, il Vettore si riserva il dirotto di utilizzare i dati del Passeggero o di comunicarli ai propri partner commerciali, che potranno inviare a quest’ultimo offerte commerciali adatte alle sue esigenze. 6.9. Laddove stabilito dalla legge (indagini elettroniche presso la clientela), i dati del Passeggero saranno utilizzati dal Vettore o dai suoi partner commerciali a fini di indagini presso la clientela, particolarmente di natura commerciale, solo se il Passeggero avrà autorizzato tale utilizzo contestualmente alla comunicazione dei propri dati personali. Successivamente il Passeggero potrà opporsi all´utilizzo dei propri dati per tali finalità inviando una lettera all´indirizzo suddetto. 6.10. Si precisa che la raccolta di alcuni dati personali è indispensabile per effettuare la Prenotazione e stipulare il Contratto di Trasporto. Il Passeggero può comunque esercitare il proprio diritto di opposizione alla raccolta e al trattamento dei dati, ma deve essere consapevole che questa decisione può comportare l´annullamento del viaggio o l´impossibilità di usufruire di alcuni servizi particolari correlati (pasti speciali, ecc.). Si ricorda inoltre che, conformemente alle leggi e ai regolamenti vigenti in Francia e in altri paesi, la mancata comunicazione o l´inesattezza di taluni dati può comportare il diniego di imbarco o di ingresso in un territorio estero, di cui il Vettore non potrà essere ritenuto responsabile.
7.1. Il trasporto di minori non accompagnati, di Passeggeri a Mobilità Ridotta, di malati e di chiunque altro necessiti di un´assistenza specifica può essere soggetto a modalità particolari. Si consiglia al Passeggero di informare il Vettore del proprio handicap, o di qualsiasi necessità particolare di assistenza, contestualmente alla Prenotazione. Il Vettore farà quanto in suo potere per soddisfare le richieste d’assistenza particolare presentate dopo la Prenotazione oppure, secondo la normativa applicabile, ed entro le 48 ore prima della partenza, tenendo conto in particolare del periodo di preavviso comunicato e delle caratteristiche particolari dell’assistenza richiesta. Le modalità particolari di trasporto delle persone di cui al presente articolo 7.1 possono essere consultate a richiesta presso gli uffici del Vettore o dei suoi Agenti Autorizzati e sul Sito Web di Air France. 7.2. Il Passeggero che desideri un pasto speciale deve informarsi della sua disponibilità contestualmente alla Prenotazione (o alla modifica della Prenotazione), o comunque entro i tempi comunicati dal Vettore. In caso contrario il Vettore non potrà garantire la disponibilità del pasto speciale a bordo del volo richiesto. 7.3. Spetta al Passeggero con precedenti sanitari o in una situazione di salute particolare consultare un medico prima di imbarcarsi su un volo, in particolare a lungo raggio, e prendere tutte le precauzioni necessarie al tranquillo svolgimento del proprio volo.
8.1. Gli Orari Limite Check-in (OLC) variano da un aeroporto all’altro. Il Passeggero deve rispettare tassativamente gli Orari Limite Check-in per facilitare lo svolgimento del proprio viaggio ed evitare l´annullamento delle Prenotazioni. Il Vettore o il suo Agente Autorizzato forniranno al Passeggero le informazioni necessarie sull´Orario Limite Check-in del primo dei suoi voli. Spetterà al Passeggero, se il suo viaggio prevede voli successivi, accertarsi di essere in possesso di tutte le informazioni sugli Orari Limite Check-in di tali voli. 8.2. Il Passeggero dovrà presentarsi con sufficiente anticipo sulla partenza del volo per espletare tutte le formalità necessarie all´effettuazione del viaggio e in ogni caso, dovrà rispettare gli Orari Limite Check-in. In caso contrario, o se il Passeggero non si presenterà munito di tutti i documenti necessari per il check-in, trovandosi così nell´impossibilità di viaggiare, il Vettore potrà annullare la Prenotazione senza alcuna responsabilità nei suoi confronti. 8.3. Il Passeggero dovrà presentarsi alla porta d’imbarco prima dell´orario d’imbarco indicato al check-in. Il Vettore potrà annullare la Prenotazione del Passeggero, senza alcuna responsabilità nei suoi confronti, se quest´ultimo non si presenterà alla porta d’imbarco entro l’orario indicato. 8.4. La responsabilità del Vettore non potrà in alcun modo essere chiamata in causa, particolarmente in caso di smarrimento, danni o spese, se il Passeggero non rispetterà le condizioni stabilite dal presente articolo.
Il Vettore potrà, in ogni località d’imbarco e/o di coincidenza, rifiutare il trasporto al Passeggero e ai suoi Bagagli qualora si siano già verificate o possano verificarsi una o più delle situazioni seguenti: (a) Mancata ottemperanza del Passeggero alla normativa applicabile. (b) Il Trasporto del Passeggero e/o quello del suo Bagaglio potrebbero mettere in pericolo l´incolumità, la salute, l´igiene e il buon ordine a bordo dell´aeromobile, particolarmente se il Passeggero assume atteggiamenti intimidatori o tiene un comportamento o usa un linguaggio offensivo o ingiurioso nei confronti dei passeggeri o dell´equipaggio. (c) Lo stato fisico o mentale del Passeggero, anche per effetto del consumo di alcolici o dell´assunzione di droghe o di farmaci, potrebbe costituire un pericolo o un rischio per se stesso, per gli altri Passeggeri, per l’equipaggio o per i beni a bordo. (d) Il Passeggero ha per esempio minacciato gli interessi del Trasportatore e del suo personale o ha compromesso o cercato di compromettere laloro sicurezza o quella dei Passeggeri, in particolare al momento della prenotazione dei biglietti, del check-in o dell'imbarco, sull'aereo o su un volo precedente. In questo caso il Trasportatore ha il diritto di annullare le parti non utilizzate del biglietto e, a seconda della regolamentazione vigente, di rimborsare il prezzo pagato dal Passeggero o solo le relative tasse. (e) Conformemente all'articolo 15.8, il Vettore ha comunicato in forma scritta al Passeggero la sua iscrizione nell'elenco delle persone non autorizzate a bordo degli aeromobili del Vettore per futuri viaggi in qualsiasi località della rete. In tal caso i Biglietti non utilizzati, anche se non rimborsabili, saranno rimborsati con le modalità indicate nel successivo articolo 14. (f) Il Passeggero non può dimostrare di essere la persona il cui nome è riportato nella casella "nome del Passeggero" del Biglietto. (g) Il Passeggero (o la persona che ha pagato il Biglietto) non ha versato la Tariffa Tasse Incluse vigente e/o i Costi di Emissione e/o le Tasse dovute. (h) Il Passeggero non appare in possesso dei documenti di viaggio validi, ha cercato di introdursi illegalmente in un territorio durante un transito, ha distrutto i propri documenti di viaggio durante il volo, non ha permesso al Vettore di effettuarne e conservarne delle copie, oppure i suoi documenti di viaggio sono scaduti, incompleti ai sensi della normativa vigente o fraudolenti (usurpazione di identità, falsificazione o contraffazione di documenti). (i) Il Biglietto esibito dal Passeggero: • è stato acquisito con frode o è stato acquistato presso entità diverse dal Vettore o dal suo Agente Autorizzato, oppure • è stato classificato come documento smarrito o rubato, oppure • è stato falsificato o contraffatto, oppure • contiene un Tagliando di Volo deteriorato o modificato da entità diverse dal Vettore o dal suo Agente Autorizzato. (j) Il Passeggero rifiuta di pagare il supplemento tariffario e/o i Costi Amministrativi previsti nelle situazioni di cui al precedente Articolo 3.4. (k) Il Passeggero rifiuta di pagare il supplemento tariffario richiesto nelle situazioni di cui al successivo Articolo 10. (l) Il Passeggero non ha rispettato le istruzioni e le norme di incolumità o di sicurezza. (m) Il Passeggero che usufruisce di una riduzione tariffaria o di una Tariffa soggetta a condizioni particolari non può esibire i documenti giustificativi dell’attribuzione di quella determinata Tariffa e rifiuta di pagare l´adeguamento tariffario di cui all’articolo 3.1 (i).
10.1. Disposizioni generali 10.1.1. Obblighi del Passeggero (a) Il Passeggero dichiara di conoscere dettagliatamente il contenuto di ciascuno dei propri Bagagli. (b) Il Passeggero si impegna a non lasciare incustoditi i propri Bagagli fin dal momento della loro preparazione e a non accettare oggetti da altri passeggeri o da qualsiasi altra persona. (c) Il Passeggero si impegna a non trasportare in viaggio Bagagli affidatigli da terzi. (d) Si consiglia al Passeggero di verificare se questi Bagagli sono correttamente e solidamente imballati e protetti da contenitori idonei, per non danneggiare questi oggetti o materie, i Bagagli degli altri Passeggeri o l'aeromobile del Trasportatore. 10.1.2. Oggetti vietati Il Passeggero non deve includere nei propri Bagagli oggetti il cui trasporto è vietato o limitato da normative applicabili o da leggi vigenti in uno Stato di partenza, di destinazione, di sorvolo o di transito, tra cui in particolare: (a) Gli oggetti che potrebbero costituire un pericolo per l’aeromobile e le persone o i beni a bordo, come quelli indicati nel Regolamento sul Trasporto delle Merci Pericolose emanato dall´Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile (ICAO) e dall’ International Air Transport Association (IATA) e nel regolamento del Vettore, così come applicabile (ulteriori informazioni sono consultabili a richiesta presso gli uffici del Vettore). Il divieto riguarda in particolare gli esplosivi, i gas pressurizzati, le sostanze ossidanti, radioattive o magnetizzate, le sostanze infiammabili, sostanze tossiche o corrosive e le sostanze liquide di qualsiasi tipo (esclusi i liquidi trasportati nei Bagagli a mano del Passeggero per uso personale durante il viaggio). (b) Gli oggetti che per peso, dimensioni, conformazione o natura sono inidonei al trasporto, tenuto contro in particolare del tipo di aeromobile utilizzato. Un´informativa su tali oggetti sarà consegnata ai Passeggeri che ne faranno richiesta. (c) Armi da fuoco e munizioni, escluse quelle utilizzate per la caccia o per lo sport, che tuttavia per essere accettate come Bagagli Registrati dovranno essere scariche, adeguatamente imballate e con la sicura inserita. Il trasporto di munizioni è soggetto al Regolamento sul Trasporto delle Merci Pericolose emanato dall’ICAO e dalla IATA di cui al precedente paragrafo (a). (d) Armi da taglio e da punta, bombolette spray utilizzabili come armi da attacco o da difesa, armi da collezione, spade, coltelli e altre armi analoghe. È tassativamente vietato il trasporto in cabina di oggetti di questo tipo, che invece potranno essere inclusi nei Bagagli Registrati (con riserva di accettazione da parte del Vettore). (e) Animali vivi, eccettuati gli animali da compagnia e purché siano soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 10.4. 10.1.3. Diritto di ispezione Per motivi di incolumità e/o di sicurezza e/o a richiesta delle autorità, al Passeggero potrà essere chiesto di collaborare alla perquisizione o al controllo (con raggi X o altre modalità) dei propri Bagagli. In caso di indisponibilità del Passeggero, i suoi Bagagli potranno essere controllati o perquisiti anche in sua assenza, particolarmente per verificare se contengono gli oggetti di cui al precedente articolo 10.1.2. Il Vettore potrà rifiutare di trasportare il Passeggero che non acconsentirà a tali richieste, e i suoi Bagagli. 10.1.4. Diritto di rifiuto del trasporto dei Bagagli (a) Per motivi di incolumità e/o di sicurezza il Vettore potrà rifiutare di trasportare o di proseguire il trasporto dei Bagagli del Passeggero qualora questi contengano gli oggetti di cui al precedente articolo 10.1.2., oppure se il Passeggero non avrà ottemperato agli obblighi di cui all’articolo 10.1.1 (a), (b) e (c). Il Vettore non ha alcun obbligo di accettare in custodia i Bagagli e/o gli oggetti rifiutati. (b) Il Vettore potrà rifiutare, in particolare per motivi di incolumità, sicurezza e igiene, di trasportare qualsiasi oggetto incompatibile con il trasporto aereo per dimensioni, forma, peso, contenuto, conformazione o tipologia, o di proseguirne il trasporto se lo individuerà nel corso del viaggio. (c) Il Vettore potrà rifiutare di trasportare i Bagagli di cui il Passeggero abbia rifiutato di pagare il supplemento tariffario indicato nell’articolo 10.2.2. Il Vettore non ha alcun obbligo di accettare in custodia i Bagagli e/o gli oggetti rifiutati. (d) Il Vettore non accetterà il trasporto di animali sprovvisti della documentazione richiesta dalla normativa vigente e particolarmente di quella indicata nell´articolo 10.4. (e) Il Vettore potrà rifiutare di trasportare nella stiva i Bagagli non consegnati dal Passeggero prima dell´Orario Limite Check-in con le modalità indicate nell’articolo 10.2.1 (a). 10.2. Bagagli Registrati 10.2.1. Disposizioni generali (a) Il Passeggero dovrà consegnare i propri Bagagli ai banchi check-in del Vettore prima dell´Orario Limite Check-in. (b) Immediatamente dopo la consegna dei Bagagli del Passeggero al check-in con le modalità suindicate, il Vettore ne assumerà la custodia e rilascerà al Passeggero una Ricevuta del Bagaglio per ciascun Bagaglio Registrato. (c) Il Passeggero dovrà apporre il proprio nome sui Bagagli Registrati. (d) Se possibile i Bagagli Registrati saranno trasportati nello stesso aeromobile in cui viaggia il Passeggero, salvo qualora per motivi di operatività o di incolumità e/o di sicurezza il Vettore decida di trasportarli in un volo diverso. Il tal caso il Vettore si occuperà del recapito dei Bagagli al Passeggero, salvo qualora la normativa applicabile esiga la presenza del Passeggero al controllo doganale. (e) I Bagagli Registrati dovranno essere confezionati correttamente, in modo da proteggerne il contenuto e resistere a una normale movimentazione. (f) A seconda della regolamentazione vigente, si avvisa il Passeggero di non inserire nei Bagagli denaro, gioielli, oggetti d’arte, metalli preziosi, argenteria, valori o altri oggetti preziosi, apparecchi ottici o fotografici, computer, materiali o apparecchi elettronici e/o di telecomunicazione, strumenti musicali, passaporti e documenti d’identità, chiavi, documenti commerciali, manoscritti o titoli fungibili o infungibili e beni simili. Si ricorda a tal proposito che in caso di distruzione, perdita o danneggiamento dei Bagagli Registrati, il Vettore sarà responsabile solo nei limiti stabiliti dalla Convenzione e dall’articolo 19 delle Condizioni Generali di Trasporto. (g) Ferma restando la normativa vigente, si avvisa il Passeggero di non inserire farmaci nei Bagagli Registrati. (h) Per poter recuperare i propri Bagagli registrati, qualora il Passeggero decida di interrompere anticipatamente il viaggio e non utilizzi integralmente i propri Tagliandi di Volo, potrebbe essere tenuto a pagare una somma forfettaria di 400 euro. 10.2.2. Bagagli in Franchigia (a) I Bagagli in Franchigia corrispondono ai Bagagli appartenenti a un Passeggero e trasportati nella stiva, con limitazioni di quantità e/o di peso e/o di dimensione a seconda della destinazione e della Tariffa pagata. La quantità della Franchigia è indicata nel Biglietto. (b) Il Passeggero potrà viaggiare con una quantità di Bagagli Registrati superiore alla Franchigia pagando un supplemento tariffario. Le condizioni concernenti tale supplemento tariffario sono consultabili presso il Vettore e i suoi Agenti Autorizzati e sul Sito Web di Air France. (c) In nessun caso i Bagagli Registrati potranno superare il peso massimo stabilito per singolo Passeggero. Le informazioni relative al peso massimo trasportabile sono consultabili presso il Vettore e i suoi Agenti Autorizzati e sul Sito Web di Air France. (d) Il Passeggero potrà ottenere tutte le informazioni utili sui Bagagli in Franchigia dal Vettore e dai suoi Agenti Autorizzati e sul Sito Web di Air France. 10.2.3. Dichiarazione speciale d´interesse (a) Il Passeggero potrà stipulare personalmente prima del viaggio una polizza assicurativa contro la distruzione, la perdita, il danneggiamento o il ritardo dei propri Bagagli Registrati di valore superiore ai limiti di responsabilità previsti dalla Convenzione, oppure effettuare, contestualmente alla consegna dei Bagagli al Vettore, una Dichiarazione Speciale d’Interesse limitata a un determinato importo. In tal caso il Passeggero dovrà pagare un supplemento tariffario. L’indennizzo sarà effettuato con le modalità indicate nell´articolo 19. (b) Il Vettore si riserva il diritto di verificare la corrispondenza tra il valore dichiarato e il valore del Bagaglio e del suo contenuto. (c) Il Passeggero deve consegnare al Vettore le Dichiarazioni Speciali d’Interesse prima dell´Orario Limite Check-in. Inoltre il Vettore ha facoltà fissare un ammontare massimo per le dichiarazioni d´interesse stipulabili. Qualora si verifichi un danno, il Vettore ha ugualmente la facoltà di fornire la prova che la somma dichiarata era superiore all’interesse reale del Passeggero al momento della consegna del Bagaglio. (d) Il Passeggero può ottenere dal Vettore tutte le informazioni utili riguardanti la Dichiarazione Speciale d’Interesse e il supplemento tariffario di cui al precedente articolo 10.2.3 (a). 10.2.4. Ritiro e consegna dei bagagli (a) Ferme restando le disposizioni dell´articolo 10.2.1 (d), spetta al Passeggero ritirare i propri Bagagli Registrati non appena saranno messi a sua disposizione nelle località di destinazione o di Sosta volontaria. Se il Passeggero non ritirerà i Bagagli Registrati entro tre mesi dalla data della messa a disposizione, il Vettore potrà disporne senza incorrere in alcuna responsabilità nei confronti del Passeggero. (b) Solo il possessore della Ricevuta dei Bagagli è autorizzato a ritirare il Bagaglio Registrato. (c) Qualora la persona che reclama un Bagaglio non fosse in grado di esibire la relativa Ricevuta, il Vettore le consegnerà il Bagaglio solo se potrà comprovare adeguatamente i propri diritti su di esso. (d) L’accettazione dei Bagagli da parte del possessore della Ricevuta, che non presenti alcun reclamo al momento della riconsegna, costituisce una presunzione, salvo prova contraria, della riconsegna del Bagaglio in buono stato e conformemente al Contratto di Trasporto. 10.3. Bagagli Non Registrati (a) Ciascun Biglietto consente il trasporto in cabina di Bagagli Non Registrati in quantità limitata per il numero e/o il peso e/o la dimensione. Se tali informazioni non saranno comunicate al Passeggero, potrà essere accettato un solo Bagaglio Non Registrato. I Bagagli Non Registrati dovranno avere dimensioni tali da poter essere inseriti sotto il sedile davanti al Passeggero o sistemati nelle apposite cappelliere. La necessità, da parte del Vettore, di registrare un Bagaglio per il trasporto nella stiva a causa del mancato rispetto delle suddette condizioni da parte del Passeggero, potrebbe comportare il pagamento a carico del Passeggero di un supplemento tariffario previsto dall’articolo 10.2.2 (b). In qualsiasi momento prima del decollo del volo, per motivi di incolumità e/o di sicurezza, di operatività o di conformazione dell´aeromobile potrà essere rifiutato l´imbarco in cabina di Bagagli che il Passeggero desidera tenere con sé e che invece dovranno essere imbarcati come Bagagli Registrati. (b) I Bagagli o gli oggetti che il Passeggero non desidera trasportare nella stiva (ad esempio gli strumenti musicali fragili o di altro tipo) e non conformi alle disposizioni del precedente articolo 10.3. (a) (dimensioni e/o peso irregolari) potranno essere accettati in cabina solo se il Passeggero avrà debitamente e preventivamente avvisato il Vettore e sarà stato da quest’ultimo autorizzato. In tal caso il trasporto del Bagaglio potrà essere soggetto al pagamento di un supplemento tariffario conforme alle tariffe del Vettore consultabili presso i suoi uffici. (c) Il Passeggero è responsabile degli effetti personali e dei Bagagli Non Registrati da lui custoditi in cabina. In caso di distruzione, furto, perdita o danneggiamento degli effetti personali e dei Bagagli Non Registrati, il Vettore potrà esserne ritenuto responsabile solo se sarà dimostrata la sua colpa o quella dei suoi incaricati o mandatari. In tal caso la sua responsabilità sarà limitata all´importo indicato all’articolo 19 delle Condizioni Generali di Trasporto. 10.4. Animali da Compagnia 10.4.1. Disposizioni generali (a) Il trasporto di Animali da Compagnia al seguito del Passeggero è subordinato alla preventiva ed esplicita accettazione da parte del Vettore. (b) Ogni Passeggero potrà trasportare in ciascun volo un numero limitato di Animali da Compagnia. (c) La normativa vigente vieta il Trasporto di alcune categorie di Animali da Compagnia. Le informazioni relative a tali categorie sono consultabili a richiesta presso il Vettore e i suoi Agenti Autorizzati e sul Sito Web di Air France. (d) Il Passeggero dovrà essere in grado di esibire i documenti in regola del proprio Animale da Compagnia, richiesti dalle autorità dei paesi di partenza, di arrivo o di transito, tra cui in particolare il passaporto, i certificati sanitari e di vaccinazione e i permessi di ingresso o di transito. (e) A seconda delle destinazioni, il trasporto di Animali da Compagnia può essere soggetto a condizioni diverse (in particolare riguardo all´età, al peso e al controllo sanitario), di cui il Passeggero potrà prendere conoscenza rivolgendosi al Vettore. (f) Poiché l’Animale da Compagnia e il suo contenitore non sono compresi nei Bagagli in Franchigia, il Passeggero dovrà pagare un supplemento tariffario, il cui importo potrà essere richiesto al Vettore. (g) I cani guida al seguito dei Passeggeri a Mobilità Ridotta e i loro contenitori saranno trasportati gratuitamente in aggiunta ai Bagagli in Franchigia, conformemente al regolamento del Vettore, che potrà essere consultato a richiesta. (h) Nell´eventualità di falsificazione, mancanza o irregolarità dei documenti richiesti, oppure se il contenitore in cui l’Animale da Compagnia deve essere trasportato non è conforme ai requisiti di cui all’articolo 10.4.3, il Vettore non si assumerà alcuna responsabilità per lesioni, perdite, ritardi, malattie o morte subiti, a causa di tali inosservanze, dagli animali trasportati, salvo in caso di propria colpa o negligenza. I Passeggeri con animali al seguito che non rispetteranno la normativa applicabile dovranno rimborsare le multe, le perdite, i risarcimenti e qualsiasi altro costo originato da tale situazione. (i) Il Passeggero potrà ottenere dal Vettore e dai suoi Agenti Autorizzati e sul Sito Web di Air France tutte le informazioni utili riguardanti il trasporto di Animali da Compagnia, con particolare riferimento al supplemento tariffario di cui al precedente articolo 10.4.1 (f). 10.4.2. Animali da compagnia trasportati in cabina (a) Potranno essere accettati in cabina solo gli Animali da Compagnia che assieme al loro contenitore non superino un peso prestabilito. I cani guida saranno accettati in cabina ferma restando la normativa vigente. (b) L’Animale da Compagnia deve essere alloggiato in un apposito bagaglio chiuso, che ne contenga interamente il corpo e in cui esso potrà alzarsi, girare su se stesso e respirare agevolmente e liberamente. (c) Il Passeggero si impegna a non estrarre l´animale dal suo contenitore, nemmeno parzialmente, durante l´intera durata del volo. 10.4.3. Animali da compagnia trasportati nella stiva L’Animale da Compagnia deve essere alloggiato in un contenitore "a guscio" in plastica rigida o in fibra di vetro, omologato dalla IATA (International Air Transport Association).
11.1. I voli e gli Orari di volo riportati negli Indicatori Orari non hanno valore contrattuale e hanno la sola funzione di informare i Passeggeri dei voli offerti dal Vettore. Gli Indicatori Orari non sono definitivi e possono essere modificati dopo la data di pubblicazione. 11.2. Al contrario, salvo modifica per motivi indipendenti dalla volontà del Vettore, gli Orari dei voli riportati nel Biglietto sono considerati parte integrante del Contratto di Trasporto. 11.3. Spetta al Passeggero comunicare al Vettore un recapito dove potrà essere contattato in caso di variazione degli orari previsti e riportati nel Biglietto.
12.1. Il Vettore farà quanto in suo potere per attuare tutti i provvedimenti necessari per trasportare senza ritardi il Passeggero e i suoi Bagagli. Ciò premesso, per evitare l’annullamento del viaggio il Vettore potrebbe ritenere opportuno proporre al Passeggero il trasporto con un altro aeromobile o di effettuare il viaggio con sui voli di un altro Vettore e/o con un altro mezzo di trasporto. 12.2. In caso di cancellazione o di ritardo di un volo, e se il Passeggero ha stipulato un Contratto di Trasporto unico (nel significato indicato dalla Convenzione), il Vettore attuerà tutte le disposizioni della normativa vigente in materia.
13.1. Qualora, a causa di un programmato overbooking, il Vettore non sia in grado di assegnare un posto a un Passeggero che, in possesso di una Prenotazione confermata e di un Biglietto in corso di validità, si sia presentato al check-in e all’imbarco nei tempi e con le modalità richiesti, il Vettore gli accorderà l’indennizzo eventualmente previsto dalla normativa vigente in materia. 13.2. Se al Passeggero sarà assegnato un posto in una classe inferiore a quella per cui è stato acquistato il Biglietto, il Vettore gli rimborserà la differenza tra le Tariffe nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia.
14.1. Il rimborso integrale o parziale di un Biglietto si effettuerà con le modalità stabilite dal presente articolo 14, conformemente alle condizioni tariffarie del Biglietto e in ogni caso alla normativa vigente in materia. 14.2. Il rimborso, se previsto dalle condizioni tariffarie del Biglietto, sarà effettuato in base alla Tariffa Tasse Incluse pagata per il Biglietto. 14.3. Le richieste di rimborso del Biglietto dovrà essere presentata al soggetto che ha emesso il Biglietto (il Vettore o l´Agente Autorizzato, a seconda dei casi). 14.4. Il Vettore potrà rifiutare il rimborso: (a) Di qualsiasi Biglietto, se la richiesta è presentata dopo la scadenza del periodo di validità. (b) Di un Biglietto acquistato in ottemperanza all´obbligo di legge o regolamentare di possedere un titolo di trasporto con il quale il Passeggero potrà lasciare un paese, salvo qualora il Passeggero dimostri con prove sufficienti di essere autorizzato a soggiornare in quel paese o che partirà con un volo di altro Vettore o con un altro mezzo di trasporto. (c) Di un Biglietto al cui titolare è stato negato l´ingresso dalle autorità del paese di destinazione o di transito durante un itinerario programmato e se per tale motivo il Passeggero è stato respinto alla località d´imbarco o verso un´altra destinazione. (d) Di un Biglietto rubato, falsificato o contraffatto. 14.5. I rimborsi sono soggetti alla normativa vigente nel paese in cui il Biglietto è stato originariamente acquistato e/o alla normativa vigente nel paese in cui deve essere effettuato il rimborso.
15.1. A bordo dell’aeromobile un Passeggero non deve tenere comportamenti tali da infastidire, disturbare, minacciare o mettere in pericolo una o più persone, beni a bordo o lo stesso aeromobile. Pertanto il Passeggero non deve impedire all´equipaggio di espletare i suoi compiti e deve attenersi alle disposizioni, istruzioni e raccomandazioni impartite da quest’ultimo per garantire l´incolumità e la sicurezza a bordo dell´aeromobile, l´ordinato svolgimento del volo e la tranquillità dei Passeggeri. 15.2. Per motivi di sicurezza il Vettore potrebbe ritenere opportuno vietare o limitare l’utilizzo a bordo di apparecchiature elettroniche come i telefoni cellulari, i computer portatili, i registratori portatili, le radio portatili, i giochi elettronici o le radio ricetrasmittenti nonché tutti i giochi controllati via onde radio e i walkie-talkie, esclusi gli stimolatori cardiaci e le protesi acustiche. 15.3. È rigorosamente vietato fumare a bordo dell’aeromobile. 15.4. Il Vettore potrebbe ritenere opportuno limitare o vietare il consumo di alcolici a bordo. 15.5. Registrare video e/o scattare fotografie diversi da video e fotografie personali a bordo del velivolo è vietato. 15.6. Se il Passeggero non si atterrà alle disposizioni del presente articolo, conformemente alle disposizioni di legge e ai regolamenti, il Vettore potrebbe ritenere opportuno adottare tutti i provvedimenti idonei e ragionevolmente necessari. A tale riguardo il Vettore potrà, in particolare, disporre lo sbarco del Passeggero e/o ricorrere a provvedimenti coercitivi in qualsiasi momento del volo. 15.7. Se il Passeggero non si atterrà alle disposizioni del presente articolo (e a quelle dell’articolo 9 concernenti il rifiuto e la limitazione del trasporto), o commetterà reati o atti riprovevoli a bordo dell’aeromobile, il Vettore si riserva il diritto di intraprendere azioni giudiziarie nei suoi confronti. 15.8. In caso di mancato rispetto del presente articolo, il Passeggero potrà essere iscritto nell'elenco delle persone non autorizzate a bordo degli aeromobili del Vettore.
Ai trasporti di superficie terrestri o marittimi (automobile, autobus, treno, nave, ecc.) eventualmente offerti dal Vettore si applicano regimi di responsabilità diversi. Il Vettore fornirà a richiesta informazioni sulle condizioni di trasporto e sui regimi di responsabilità. Il Vettore aereo non è responsabile dei danni incorsi dai Passeggeri e dai Bagagli durante il trasporto su strada o su ferrovia o via mare.
17.1. Il Trasporto Aereo, da effettuarsi tramite più Vettori successivi nell´ambito di un solo Biglietto, o di un Biglietto Complementare, ai fini dell´applicazione della Convenzione è ritenuto un trasporto unico quando esso è stato considerato dai contraenti come un’unica operazione. Le disposizioni riguardanti quest´eventualità sono illustrate nell’articolo 19.1.3 (a) 17.2. Se il Vettore è l´emittente del Biglietto, o se la sua ragione sociale è indicata per prima nel Biglietto o in un Biglietto Complementare, in caso di Trasporto successivo il Vettore sarà responsabile solo della tratta del Trasporto effettuata con i propri mezzi. 17.3. Nell´eventualità di distruzione, perdita, danneggiamento o ritardo dei propri Bagagli, il Passeggero o i suoi aventi causa potranno presentare ricorso contro il vettore che ha effettuato il trasporto durante il quale si è verificato l´incidente o il ritardo. Inoltre il Passeggero potrà presentare ricorso contro il primo e l´ultimo vettore.
18.1. Disposizioni generali (a) È responsabilità del Passeggero procurarsi tutti i documenti, i visti e i permessi particolari necessari per effettuare il proprio viaggio ed eventualmente per quelli dei propri figli minori e/o dei passeggeri di cui è responsabile e/o degli Animali da Compagnia al proprio seguito. Inoltre il Passeggero deve attenersi alla normativa vigente nei vari Stati (di partenza, di destinazione e di transito) e alle disposizioni del Vettore. (b) Il Vettore non può essere ritenuto responsabile delle conseguenze subite dal Passeggero se quest´ultimo non rispetterà gli obblighi indicati nell’articolo 18.1 (a). 18.2. Documenti di viaggio (a) Il Passeggero è tenuto a esibire tutti i documenti d´ingresso, di uscita e di transito, nonché i documenti sanitari e gli altri documenti richiesti dalla normativa vigente negli Stati di partenza, di destinazione e di transito. Inoltre il Passeggero è tenuto a consegnare tali documenti al Vettore e/o a consentirgli, ove necessario, di effettuarne delle copie o di prendere nota dei dati ivi contenuti. (b) Come previsto dall´articolo 9, il Vettore si riserva il diritto di rifiutare il trasporto ai Passeggeri che non ottemperino alla normativa vigente o in caso di dubbio sulla validità dei documenti presentati. (c) Il Vettore non potrà essere ritenuto responsabile delle conseguenze (e in particolare delle perdite e dei costi) subite dal Passeggero per non essersi attenuto alla normativa vigente. 18.3. Diniego d´ingresso Saranno a carico del Passeggero a cui venga rifiutato l´ingresso in un territorio tutti i costi e le multe imposti dalle autorità locali al Vettore in conseguenza di tale diniego nonché la Tariffa Tasse Incluse qualora il Vettore sia costretto da un ordine di un´autorità pubblica a ricondurre il Passeggero nella località di partenza o altrove. Il Vettore non rimborserà al Passeggero il costo del Biglietto acquistato per il trasporto fino alla destinazione dove gli è stato negato l´ingresso. 18.4. Responsabilità del Passeggero per multe, costi di detenzione ecc. Qualora il Vettore debba pagare o depositare una multa o una penale o sostenere delle spese di qualsiasi tipo in ragione del comportamento, volontario o involontario, posto in essere dal Passeggero in violazione delle leggi vigenti negli Stati di partenza, di destinazione e di transito , o della mancata presentazione dei documenti richiesti, oppure della presentazione di documenti non conformi, il Passeggero dovrà, a richiesta del Vettore, rimborsargli gli importi versati o depositati e gli esborsi sostenuti. Il Vettore potrà utilizzare a tal fine qualsiasi somma già versatagli per trasporti non effettuati oppure appartenente al Passeggero e nelle mani del Vettore. 18.5. Controlli in dogana (a) Se richiesto dalle autorità doganali o da altre autorità pubbliche, il Passeggero può essere invitato ad assistere all’ispezione dei propri Bagagli (in ritardo, Registrati o Non Registrati). Il Vettore non potrà essere ritenuto responsabile dei danni o delle perdite subiti dal Passeggero in tali situazioni, in particolare se quest’ultimo si rifiuta di assistere all’ispezione dei Bagagli. (b) Il Passeggero dovrà risarcire il Vettore qualora una propria azione, omissione o negligenza causi al Vettore un danno, in particolare a causa di violazioni delle disposizioni del presente articolo o in seguito all’autorizzazione concessa al Vettore di procedere all´ispezione dei Bagagli. 18.6. Controlli di sicurezza (a) Il Passeggero è tenuto a sottoporsi ai controlli di sicurezza imposti dalle autorità pubbliche o aeroportuali o richiesti del Vettore. (b) Il Vettore non può essere ritenuto responsabile del rifiuto di trasportare un Passeggero, in particolare se la decisione è motivata dalla necessità di conformarsi alle leggi o ai regolamenti vigenti e/o tenuto conto della situazione.
19.1. Considerazioni generali La responsabilità del Vettore sarà determinata dalle Condizioni Generali di Trasporto del Vettore Contrattuale, salvo disposizioni contrarie purché comunicate al Passeggero. Il Vettore potrà essere ritenuto responsabile se ricorreranno le seguenti condizioni: 19.1.1 Il trasporto effettuato nell´ambito delle presenti Condizioni Generali di Trasporto è soggetto alle norme sulla responsabilità, di cui alla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 ed al Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n° 889 del 13 maggio 2002 recante la modifica del Regolamento del Consiglio (CE) n° 2027 del 9 ottobre 1997 sulla responsabilità dei Vettori aerei in materia di trasporto di passeggeri e dei loro bagagli. 19.1.2 Ai sensi dell´articolo 17 della Convenzione, il Vettore è responsabile del pregiudizio subito in caso di decesso o di lesione corporale per il solo fatto che l’incidente che ha originato la morte o la lesione corporale è avvenuto a bordo dell´aeromobile oppure durante le operazioni d´imbarco o di sbarco. 19.1.3 Purché quanto segue non contrasti con le altre clausole delle presenti Condizioni e indipendentemente dall´applicabilità o meno della Convenzione: (a) La responsabilità del Vettore è limitata al Danno verificatosi durante i Trasporti aerei per i quali il suo Codice Identificativo è riportato nel Tagliando o nel Biglietto corrispondente al volo. Il Vettore che emette un Biglietto per una prestazione di trasporto effettuata da un altro Vettore, o che registra un Bagaglio per conto di un altro Vettore, agisce come semplice mandatario di quest´ultimo. Tuttavia riguardo ai Bagagli Registrati, il Passeggero ha il diritto di presentare ricorso contro il primo Vettore o l´ultimo Vettore che hanno operato le tratte del suo viaggio. (b) La responsabilità del Vettore non può superare l´ammontare dei Danni diretti dimostrati. In nessun caso il Vettore sarà responsabile di Danni indiretti o di qualsiasi tipo di Danni non compensativi. (c) In nessun caso il Vettore potrà essere ritenuto responsabile di Danni derivanti dalla propria osservanza di disposizioni di legge o di regolamenti (leggi, regolamenti, decisioni, esigenze e disposizioni) o dall’inosservanza di quelle stesse disposizioni da parte del Passeggero. (d) Nessuna responsabilità può essere imputata al Vettore in caso di Danni ai Bagagli Non Registrati, salvo qualora il Danno derivi direttamente da colpa del Vettore o dei suoi incaricati o mandatari, che dovrà essere provata dal Passeggero che adduce tale Danno. (e) Il Vettore non è responsabile di qualsivoglia patologia, lesione o handicap, compreso il decesso di un Passeggero, dovuti alla condizione fisica di quest´ultimo, né dell´aggravamento di tale stato. (f) Il Contratto di Trasporto, comprese le presenti Condizioni Generali di Trasporto e tutte le esclusioni o limitazioni di responsabilità in esse stabilite, si applicano ed producono effetti giuridici a favore degli Agenti Autorizzati del Vettore, dei suoi incaricati e mandatari operanti nell’esercizio delle rispettive funzioni, e dei suoi rappresentanti, del proprietario dell’aeromobile utilizzato dal Vettore nonché degli agenti, dipendenti e rappresentanti di tale proprietario. L´ammontare complessivo che le persone suddette potranno risarcire non potrà superare quello della responsabilità del Vettore. (g) Qualora il Danno sia stato causato in tutto o in parte da negligenza o da altri atti od omissioni pregiudizievoli imputabili al richiedente l´indennizzo o alla persona da cui tale richiedente deriva i propri diritti, il Vettore sarà esonerato in tutto o in parte dalla responsabilità verso quella persona, anche in caso di decesso o di lesione corporale secondo la legislazione vigente. (h) Salvo accordo esplicito, nessuna delle presenti disposizioni comporta la rinuncia all’esclusione o alla limitazione della responsabilità del Vettore, del proprietario dell´aeromobile utilizzato da quest´ultimo e dei loro agenti, incaricati, mandatari o rappresentanti, conformemente alla Convenzione e alla legislazione applicabile. 19.2. Disposizioni applicabili ai voli internazionali e nazionali 19.2.1. Danni corporali: (a) Conformemente all´articolo 17 par. 1 della Convenzione d Montreal del 28 maggio 1999, fatti salvi i casi di esonero dalla responsabilità, in caso di decesso o di lesione corporale subita da un Passeggero, il Vettore è responsabile del Danno se l´incidente che lo ha causato è avvenuto a bordo dell’aeromobile o nel corso di operazioni d’imbarco e di sbarco ai sensi della suddetta Convenzione. (b) Il Vettore non sarà responsabile del Danno se fornirà la prova che: • Il decesso o le lesioni corporali subite dal Passeggero sono state causate da uno stato di salute fisico o mentale del Passeggero preesistente all´imbarco a bordo dell’aeromobile. • Il Danno di cui al paragrafo 2.1 (a) è stato causato in tutto o in parte da negligenze o da atti od omissioni pregiudizievoli imputabili al richiedente l´indennizzo o alla persona da cui tale richiedente deriva i propri diritti, secondo l’articolo 20 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999. • Il Danno non è dovuto a negligenze o ad altri atti od omissioni pregiudizievoli imputabili al Vettore o ai suoi incaricati o mandatari, qualora il Danno superi l´ammontare di 128.821 DSP a Passeggero secondo l’articolo 21 par. 2 (a) della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999. • Il Danno è stato causato unicamente da negligenze o da altri atti od omissioni imputabili a terzi, qualora il Danno superi l´ammontare di 128.821 DSP a Passeggero secondo l’articolo 21 par. 2 (b). (c) Ammontare del Danno risarcibile: • L´ammontare della responsabilità del Vettore in caso di morte o di lesione corporale di un Passeggero, ai sensi del precedente paragrafo 2.1 (a), non è soggetta ad alcuna limitazione. L´ammontare del Danno risarcibile dovrà essere pari al risarcimento del Danno determinato con un accordo stragiudiziale o con una perizia o dai tribunali competenti. • Nell´ambito delle presenti disposizioni, il Vettore risarcirà al Passeggero solo gli importi eccedenti quelli già percepiti da quest´ultimo in virtù del regime previdenziale al quale lo stesso è iscritto e inoltre per i soli Danni compensativi. (d) Il Vettore si riserva tutti i diritti di rivalsa e di surrogazione contro qualunque terzo. (e) In caso di morte o di lesione corporale causati da incidente aereo, ai sensi dell’articolo 17 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e del paragrafo 2.1 (a) del presente articolo nonché in applicazione dell’articolo 5 del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n° 889 del 13 maggio 2002 recante la modifica del Regolamento del Consiglio (CE) n° 2027 del 19 ottobre 1997, alla persona individuata come Avente diritto potrà essere versato un acconto proporzionale al danno subito per far fronte alle necessità immediate. In caso di decesso, tale acconto non sarà inferiore all’equivalente in EURO di 16.000 DSP per Passeggero. Ferma restando la legislazione vigente, l´acconto sarà versato entro 15 giorni dall´individuazione dell’Avente diritto e dovrà essere dedotto dall´importo definitivo spettante al Passeggero deceduto a titolo di indennizzo. Ai sensi dell´articolo 5 del Regolamento n° 889 del 13 maggio 2002 e dell’articolo 28 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, il versamento di questi acconti o pagamenti anticipati non equivale a un riconoscimento di responsabilità. Detti importi potranno essere dedotti da quelli successivamente versati dal Vettore Aereo Comunitario a titolo d´indennizzo proporzionalmente alla propria responsabilità. Detto acconto non è rimborsabile, salvo qualora venga dimostrato che il Danno è stato causato in tutto o in parte da negligenze o da altri atti od omissioni pregiudizievoli imputabili al richiedente l´indennizzo o alla persona da cui tale richiedente deriva i propri diritti, oppure qualora la persona a cui l’acconto è stato pagato non aveva il diritto ad ottenere l´indennizzo. 19.2.2 Ritardi: (a) Caratteristiche del Danno risarcibile: • Sono risarcibili solo i Danni diretti, dimostrati e causati direttamente da un ritardo, esclusi tutti i Danni indiretti e qualsiasi tipo di Danno diverso da quelli compensativi. • Spetterà al Passeggero dimostrare l’esistenza di un Danno direttamente imputabile al ritardo. (b) Ampiezza della responsabilità del Vettore: • Il Vettore non sarà responsabile del Danno risultante dal ritardo se dimostrerà di aver adottato, o che i suoi incaricati o mandatari avevano adottato, tutte le misure ragionevolmente attuabili per evitare il Danno, oppure che tali misure era impossibile attuare. • Il Vettore non è responsabile del Danno causato da un ritardo se esso è imputabile in tutto o in parte al Passeggero, ossia se il Danno deriva in tutto o in parte da negligenze o da atti od omissioni pregiudizievoli imputabili al richiedente l´indennizzo o alla persona da cui tale richiedente deriva i propri diritti. (c) Ammontare del risarcimento: • In caso di Danno subito da Passeggeri a causa di un ritardo, come definito dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, ed eccettuati gli atti o le omissioni commessi dal Vettore o dai suoi incaricati nell´intento di causare volontariamente un Danno, o con imprudenza e consapevolezza del Danno che potrebbe derivarne, la responsabilità del Vettore è limitata alla somma di 5.346 DSP a Passeggero. L´ammontare del risarcimento dovrà essere determinato in considerazione del Danno provato dal Passeggero. • In caso di Danno causato da un ritardo nella riconsegna dei Bagagli Registrati, eccettuati gli atti o le omissioni commessi nell´intento di causare volontariamente un Danno o con imprudenza e consapevolezza del Danno che potrebbe derivarne, la responsabilità del Vettore è limitata alla somma di 1.288 DSP a Passeggero. Potrà essere concesso ai Passeggeri un risarcimento forfettario (diretto a coprire i costi di prima necessità). 19.2.3 Bagagli: (a) Conformemente all´articolo 17 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, il Vettore è responsabile del Danno patito a causa della distruzione, della perdita o del danneggiamento di Bagagli Registrati se l’incidente che ha provocato il Danno è avvenuto a bordo dell’aeromobile o quando il Vettore aveva in custodia i Bagagli Registrati. (b) Esonero dalla responsabilità del Vettore: • Il Vettore non sarà responsabile dei Danni subiti dai Bagagli del Passeggero a causa della tipologia o di un difetto di tali Bagagli. Se i beni contenuti nei Bagagli del Passeggero causano un pregiudizio a un´altra persona o al Vettore, il Passeggero sarà tenuto risarcire al Vettore tutte i danni subiti e le spese sostenute in tale circostanza. • Il Vettore non si assumerà alcuna responsabilità ulteriore, oltre a quella prevista dal successivo capoverso (c), per i Danni e/o le perdite causati a oggetti fragili o di valore, o imballati in modo inadeguato, di cui all’articolo 10.1.2, salvo qualora il Passeggero abbia presentato la Dichiarazione Speciale d’Interesse di cui all´articolo 10.2.3. e abbia pagato il relativo supplemento tariffario. • Il Vettore non sarà responsabile dei Danni causati in tutto o in parte ai Bagagli da negligenze o da atti od omissioni pregiudizievoli imputabili al richiedente l´indennizzo o alla persona da cui tale richiedente deriva i propri diritti. (c) Ammontare del danno risarcibile: • In caso di Danno ai Bagagli Registrati, eccettuati gli atti o le omissioni commessi dal Vettore o dai suoi incaricati nell´intento di causare volontariamente un Danno o con imprudenza e consapevolezza del Danno che potrebbe derivarne, la responsabilità del Vettore è limitata alla somma di 1.288 DSP a Passeggero. Se è stato dichiarato un valore superiore, conformemente all’articolo 10.2.3, la responsabilità del Vettore sarà limitata al valore dichiarato, salvo che il Vettore possa provare che detto valore è superiore all´interesse reale del Passeggero al tempo della consegna. • Il Vettore potrà essere ritenuto responsabile dei Bagagli Non Registrati accettati a bordo solo in caso di colpa dimostrata sua o dei suoi incaricati o mandatari. In tal caso detta responsabilità sarà limitata a 1.288 DSP a Passeggero.
20.1. Notifiche dei reclami concernenti i bagagli (a) Il ritiro dei Bagagli Registrati senza la presentazione di reclami da parte del Passeggero, presso gli appositi banchi a ciò dedicati presenti in aeroporto, nei termini previsti, costituirà una presunzione, salvo prova contraria da fornirsi a cura del Passeggero, della riconsegna dei Bagagli in buono stato e conformemente al Contratto di Trasporto. Tutti i Bagagli mancanti devono essere imperativamente segnalati al vettore subito dopo l’arrivo del volo. Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni effettuate in tempi successivi. Analogamente, tutti gli oggetti di cui si constati la mancanza nei Bagagli devono essere segnalati imperativamente al Vettore il prima possibile. Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni tardive. (b) In caso di deterioramento, ritardo, perdita o distruzione dei propri Bagagli, il Passeggero deve inviare anche un reclamo scritto al Vettore non appena possibile e comunque entro, rispettivamente, sette (7) giorni (in caso di deterioramento o distruzione) e di ventuno (21) giorni (in caso di ritardo) a partire dalla data in cui i Bagagli sono stati messi a sua disposizione. Se il reclamo non sarà presentato nei termini previsti, tutte le azioni intentate contro il Vettore saranno inammissibili, salvo in caso di frode del Vettore. Se il reclamo sarà stato presentato nei termini previsti (sette (7) o ventuno (21) giorni), ma se nessuna conciliazione avrà potuto essere concordata tra il Vettore e il Passeggero, quest´ultimo potrà intentare un´azione risarcitoria del danno entro i due anni successivi alla data d´arrivo dell´aeromobile o alla data in cui l’aereo avrebbe dovuto atterrare. 20.2. Azioni di responsabilità intentate dai Passeggeri A pena di decadenza, tutte le azioni di responsabilità devono essere intentate entro due anni dalla data di arrivo a destinazione, o dalla data in cui l’aeromobile sarebbe dovuto arrivare o dalla fine del viaggio. Il criterio di calcolo di tale periodo di decadenza sarà stabilito dalla legge vigente nel paese del Tribunale adito. 20.3. Tutti i reclami o le azioni indicati nei precedenti paragrafi 20.1 e 20.2 devono essere presentati in forma scritta entro i termini stabiliti.